L’APPRENDISTATO: NOZIONE E FUNZIONE
Che cos’è il contratto di apprendistato
L’apprendistato costituisce uno dei primi contratti speciali di lavoro giacché caratterizzato non solo dallo scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione, come avviene tipicamente nel rapporto di lavoro, ma soprattutto come scambio tra attività lavorativa e formazione professionale cui è tenuto il datore di lavoro. Tale tipologia contrattuale è stata nel tempo disciplinata da una cospicua e stratificata normativa, individuabile principalmente negli artt. 41-47 del d.lgs. n. 81/2015 di attuazione de Jobs Act, allo scopo di promuovere il connubio tra istruzione e formazione. L’art.41 comma 1, del d.lgs. n.81/2015 definisce l’apprendistato come un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani; va tuttavia osservato che pur configurandosi come contratto a tempo indeterminato, le parti hanno libera facoltà di disdetta alla scadenza del periodo obbligatorio di formazione. L’assunzione di apprendisti comporta per il datore di lavoro il vantaggio di una ridotta contribuzione previdenziale e assicurativa, mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro dopo il termine del periodo di apprendistato.
Il contratto si articola in tre tipologie: – l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, riservato ai giovani tra i 15 e i 25 anni, per il conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale, in tutti i settori di attività, anche ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione. La retribuzione tiene conto delle ore di lavoro effettivamente prestate e di quelle di formazione, impartita in maniera necessaria ed effettiva dal datore di lavoro che sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa cui lo studente è iscritto, nel quale è stabilito il contenuto e la durata degli obblighi formativi dei protagonisti.
A ciascuna tipologia di apprendistato si deve necessariamente affiancare il Piano Formativo Individuale, allegato al contratto di lavoro, in cui deve essere indicata l’organizzazione didattica presso la quale il lavoratore frequenta i percorsi di formazione in apprendistato, il contenuto e la durata della formazione; la qualità della formazione deve essere garantita dalla presenza di un tutor o referente aziendale che attesti l’acquisizione delle competenze dichiarate. Nel caso in cui si rilevi l’inadempimento dell’obbligo di formazione, il datore di lavoro, che ne è esclusivamente responsabile, è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella che sarebbe stata dovuta al lavoratore apprendista.