Che cos’è il contratto di apprendistato?
Che cos’è il contratto di apprendistato?
L’apprendistato costituisce uno dei primi contratti speciali di lavoro giacché caratterizzato non solo dallo scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione, come avviene tipicamente nel rapporto di lavoro, ma soprattutto come scambio tra attività lavorativa e formazione professionale cui è tenuto il datore di lavoro. Tale tipologia contrattuale è stata nel tempo disciplinata da una cospicua e stratificata normativa, individuabile principalmente negli artt. 41-47 del d.lgs. n. 81/2015 di attuazione de Jobs Act, allo scopo di promuovere il connubio tra istruzione e formazione. L’art.41 comma 1, del d.lgs. n.81/2015 definisce l’apprendistato come un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani; va tuttavia osservato che pur configurandosi come contratto a tempo indeterminato, le parti hanno libera facoltà di disdetta alla scadenza del periodo obbligatorio di formazione. L’assunzione di apprendisti comporta per il datore di lavoro il vantaggio di una ridotta contribuzione previdenziale e assicurativa, mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro dopo il termine del periodo di apprendistato.
Il contratto si articola in tre tipologie: – l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, riservato ai giovani tra i 15 e i 25 anni, per il conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale, in tutti i settori di attività, anche ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione. La retribuzione tiene conto delle ore di lavoro effettivamente prestate e di quelle di formazione, impartita in maniera necessaria ed effettiva dal datore di lavoro che sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa cui lo studente è iscritto, nel quale è stabilito il contenuto e la durata degli obblighi formativi dei protagonisti.
La durata contrattuale è variabile e non può superare i tre anni. Tuttavia, è possibile che, dopo il conseguimento della qualifica e del diploma professionale, questo tipo di contratto venga convertito in apprendistato professionalizzante al fine di ottenere la qualifica professionale a fini contrattuali, l’apprendistato professionalizzante è la disciplina contrattuale più utilizzata con cui possono essere assunti i giovani di età compresa dai 18 ai 29 anni (per chi è già in possesso di una qualifica professionale, l’assunzione può avvenire anche a partire dal 17° anno di età) finalizzata all’acquisizione di competenze tecnico- professionali e specialistiche svolte sotto la responsabilità del datore di lavoro e integrata da un’offerta formativa pubblica , interna o esterna all’azienda. Proprio per la componente formativa , la sua durata non può eccedere i tre anni; cinque anni per i profili caratterizzanti la figura dell’artigiano, l’ apprendistato di alta formazione e ricerca si rivolge ai giovani dai 18 ai 29 anni in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore ed è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio universitario , che sia laurea, dottorato di ricerca, o un master, nonché per il praticantato per l’accesso agli ordini professionali; questa forma di apprendistato esprime la volontà di introdurre i giovani nel mondo del lavoro garantendo il conseguimento di un titolo di studio, da un lato, e dall’altro un’esperienza formativa con maggiori garanzie protettive.
A ciascuna tipologia di apprendistato si deve necessariamente affiancare il Piano Formativo Individuale, allegato al contratto di lavoro, in cui deve essere indicata l’organizzazione didattica presso la quale il lavoratore frequenta i percorsi di formazione in apprendistato, il contenuto e la durata della formazione; la qualità della formazione deve essere garantita dalla presenza di un tutor o referente aziendale che attesti l’acquisizione delle competenze dichiarate. Nel caso in cui si rilevi l’inadempimento dell’obbligo di formazione, il datore di lavoro, che ne è esclusivamente responsabile, è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella che sarebbe stata dovuta al lavoratore apprendista.